Il Ministero dell’Ambiente ha formalmente fornito alcuni chiarimenti sulla cancellazione dal SISTRI per le imprese non più obbligate.
Il Ministero dell’Ambiente ha formalmente fornito alcuni chiarimenti sulla cancellazione dal SISTRI per le imprese non più obbligate, la mancata cancellazione di queste non comporta alcun obbligo rispetto al SISTRI, incluso quello relativo al contributo 2014.
La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso un comunicato, facendo conoscere che “le aziende iscritte al SISTRI che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo”.
In particolare, il comunicato, precisa che “i soggetti già iscritti al SISTRI, che non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa”.
“Procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal SISTRI dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black Box saranno definite con ulteriore comunicazione. Resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi USB e Black Box a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso”.
Lo Studio, nell’ambito della costante evoluzione normativa in materia di SISTRI, Vi terrà costantemente aggiornati, comunicandovi tempestivamente le eventuali significative modifiche che verranno apportate, rendendosi disponibile per le pratiche di cancellazione SISTRI.