SICUREZZA NEI CANTIERI: PATENTE A CREDITI DAL 1° OTTOBRE 2024
Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili il possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza nei cantieri. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
PATENTE A PUNTI CANTIERE: COS’È E QUANDO È OBBLIGATORIA
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti
In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
ESONERO DELLA PATENTE A PUNTI PER FORNITORI, PROGETTISTI E IMPRESE CON CLASSIFICA SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
PATENTE A PUNTI CANTIERI: RILASCIO E AUTOCERTIFICAZIONE
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del Datore di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
COME FUNZIONA LA PATENTE A PUNTI CANTIERE: SANZIONI E DECURTAZIONI
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
DECURTAZIONI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE ACCERTATE, IRREGOLARITÀ E RESPONSABILITÀ IN INCIDENTI
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame. È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.
Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito proposta.
TABELLA CON LE DECURTAZIONI DEI CREDITI DALLA PATENTE
FATTISPECIE |
DECURTAZIONE DI CREDITI |
|
1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
5 |
2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
3 |
3 |
Omessi formazione e addestramento |
2 |
4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile |
3 |
5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza |
3 |
6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
2 |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3 |
8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno |
2 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: |
2 |
11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
2 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
2 |
13 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
1 |
14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 |
3 |
15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche |
3 |
16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
3 |
17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
2 |
18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie |
2 |
19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi |
3 |
20 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 |
1 |
21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
1 |
22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
2 |
23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: |
5 |
26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: |
20 |
29 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
10 |
La tabella è stata estratta dal testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Per la versione definitiva si attende l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
COSA SUCCEDE SE OPERO NEI CANTIERI SENZA PATENTE?
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a € 6.000,00 non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza– Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.
ESISTE LA POSSIBILITÀ DI RECUPERO DEI PUNTI DECURTATI?
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ALTRI SETTORI
Il decreto PNRR 4 prevede la possibilità di estendere l’applicazione del sistema della patente a punti ad altri ambiti di attività.
Tali ambiti saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LO STUDIO
Telefono 045 6630964 - e-mail: info@stproject.it