DECRETO-LEGGE N. 159/2025
MISURE URGENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LA PROTEZIONE CIVILE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il decreto introduce numerose novità che riguardano imprese, lavoratori, organismi di vigilanza e la protezione civile.
PRINCIPALI NOVITÀ E MISURE INTRODOTTE
Ecco un riepilogo delle principali disposizioni previste dal decreto:
Badge di cantiere
- È introdotto l’obbligo, per le imprese che operano in cantieri (sia in appalto che subappalto, pubblici o privati), di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento (badge) con codice univoco anticontraffazione.
- Il badge può essere reso disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
- Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL, il badge digitale sarà “precompilato” e integrabile dal datore di lavoro secondo modalità che dovranno essere definite da un decreto ministeriale (da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione).
Patente a crediti (cantieri)
- Il decreto rafforza il regime sanzionatorio per chi opera in cantiere senza la “patente a crediti” o documento equivalente: la sanzione minima raddoppia (da 6.000 a 12.000 euro) e viene stabilita una percentuale minima (10%) sul valore dei lavori, con un tetto minimo di 12.000 €.
- Nei casi di infortunio grave (morte o inabilità permanente), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.
- Le Procure devono trasmettere rapidamente all’INL le informazioni sui sinistri, per permettere l’adozione del provvedimento di sospensione, basandosi sia su elementi oggettivi che soggettivi contenuti nei verbali ufficiali redatti al momento dell’incidente.
Formazione RLS
L’obbligo di formazione periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sarà esteso alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
L’obbligo di formazione diventa così a carico di tutte le imprese con almeno un lavoratore dipendente.
Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino
le competenze acquisite in seguito allo svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore previsto dall’articolo 15 del Dlgs 150/2015.
Il contenuto del fascicolo elettronico dovrà essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi previsti dal Testo unico Sicurezza.
DPI – Dispositivi di Protezione Individuale
In merito alla disciplina dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) la norma prevede che il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i Dpi e assicurarne la condizione d’igiene, con la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
L’obbligo si applica ora anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Lavori in quota e sistemi anticaduta
Caratteristiche delle scale e dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale sono:
- parapetti
- reti di sicurezza
Solo qualora non sia stato possibile attuare tali previsioni, è necessario che i lavoratori usino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico, quali:
a) sistemi di trattenuta
b) sistemi di posizionamento sul lavoro
c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
d) sistemi di arresto caduta.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).
IMPATTI PER L’AZIENDA/ORGANIZZAZIONE
- Aumento degli adempimenti: le imprese edili (o che operano in regime di appalto e subappalto) dovranno attivarsi per emettere il badge con codice anticontraffazione e rispettare le modalità digitali previste.
- Maggiore vigilanza: l’INL avrà poteri più forti, in particolare nel verificare la patente a crediti e sospenderla in caso di sinistri gravi.
- Formazione: maggiori opportunità (e obblighi impliciti) per fare formazione sulla sicurezza, soprattutto nei settori a rischio.
- Risparmio per le imprese virtuose: possibilità di riduzione dei contributi INAIL per chi ha un basso tasso di infortuni.





